Per quanto concerne il settore legale, è ormai noto come la pandemia in atto (nota come Coronavirus o Covid-19), che sta interessando i rapporti commerciali, professionali e interpersonali, è causa di sempre più frequenti inadempimenti contrattuali e di fatti e atti dannosi fonti di responsabilità extracontrattuale, sia dei privati che della Pubblica Amministrazione.
Nell’ambito dei diritti di obbligazione, sempre più frequente, è la trattazione dell’inadempimento o mancato pagamento del debitore per causa a lui non imputabile determinata dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. e, più specificamente per quanto concerne l’istituto della risoluzione contrattuale, ex art. 1463 c.c. Secondo parte della dottrina, il fenomeno epidemiologico, infatti, determina la tipica alterazione del sinallagma funzionale del rapporto contrattuale con la conseguente invocabilità della possibilità di risolvere il contratto ex art. 1463 c.c., ovvero per impossibilità, totale o parziale, sopravvenuta e ex art. 1467 c.c., a causa dell’eccessiva onerosità (sopravvenuta) della prestazione per il debitore. Nella normativa “transitoria” contenuta nell’art. 91 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, modificativo e integrativo del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, viene specificato che «il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Tale previsione legislativa determinerà, relativamente agli inadempimenti verficatisi nel corso dello stato di emergenza e che non dipendano da cause imputabili al debitore, una totale, o parziale, esenzione da responsabilità per l’inadempiente, sia sotto il profilo del ritardo che del mancato adempimento. La non soddisfazione delle proprie obbligazioni da parte di numerosi soggetti, siano essi privati o enti, unitamente al venir meno dei relativi profili di responsabilità, provocherà l’insorgenza di contenziosi che vedranno, da un lato, le ragioni di chi si troverà inadempiute le proprie pretese creditorie e, dall’altro, l’impossibilità di agire a tutela dei propri diritti e interessi per effetto del venir meno, ex art. 1218 c.c., in tutto o in parte, della addossabilità dell’inadempimento al debitore.
Oltre ai diversi contrasti e conflitti che potranno insorgere sul piano commerciale e professionale, numerose e di gran rilievo, sia giuridico che morale, saranno anche le problematiche relative a tutti i lavoratori del settore sanitario e del settore della difesa che, svolgendo il proprio lavoro e le proprie mansioni privi delle adeguate tutele e dei mezzi di prevenzione, abbiano contratto il virus epidemiologico con conseguenti danni che, nei casi di maggiore gravità, ne può anche aver causato il decesso. I danneggiati (o, nei casi di morte di questi, i loro eredi) potranno agire, iure proprio e iure hereditatis, nei confronti degli Enti, pubblici e privati, responsabili per aver esposto i lavoratori a rischi di contagio, del tutto prevedibili, e per non aver adeguato i luoghi di lavoro rendendoli sicuri e muniti delle protezioni richieste ai sensi della normativa nazionale, sovranazionale e, in ogni caso, dalle norme di cui all’art. 2087 c.c. e da quelle, più specifiche, di settore (fra cui si ricorda il D. Lgs. 81/2008).
Si avvisa, infine, che lo Studio Legale Seghi, pur in questo momento di difficoltà, continua ad operare e garantire i propri servizi di assistenza legale. I professionisti dello studio sono disponibili per supportare, all’occorrenza anche da remoto, tutti i clienti per qualsiasi problematica, sia nuova che relativa a pratiche già in corso.
Il nostro studio, che già operava anche on-line nei settori del diritto civile (meglio specificati sul sito: link aree di competenza), vede, oggi più che in passato, la possibilità per i clienti di intrattenere un primo colloquio finalizzato a inquadrare la problematica per quindi, ricorrendone la necessità, intavolare un più ampio confronto, se necessario sempre in via telematica, avente ad oggetto un confronto più specifico finalizzato a individuare la soluzione più adeguata nonché tutti gli accordi relativi agli eventuali costi, con sottoesposizione di preventivo, e delle attività che si rendessero progressivamente necessarie. Con ciò privilegiando ancor più oggi il c.d. smart working e il contatto col cliente da remoto.
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Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza presso l’università degli studi di Firenze l’anno 1982, con tesi in diritto civile “La responsabilità del debitore ex l’art. 1218 c.c.”. E’ iscritto all’albo dei procuratori presso l’ordine degli Avvocati di Firenze dall’anno 1986 e dal 1992 degli avvocati; è abilitato dall’anno 2003 al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle Magistrature Superiori.
L’Avv. Luigi Seghi ha collaborato per anni col padre, Avv. Mauro Seghi, e attualmente si occupa di Diritto Civile, con particolare riferimento all’ambito del settore contrattuale, immobiliare e delle successioni. L’Avv. Luigi Seghi vanta una vasta esperienza nel settore del diritto di impresa e nel settore della responsabilità bancaria.
Ha svolto ripetutamente l’incarico di presidente della commissione per esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze.
Laureata col massimo dei voti e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze nell’aprile 2010, ha discusso una tesi in Diritto del Lavoro intitolata “I controlli sui lavoratori”.
Nel medesimo anno inizia la sua collaborazione con lo Studio Legale Seghi.
Si occupa di diritto civile e rivolge particolare interesse alla materia giuslavoristica.
L’Avv. Nerozzi svolge, inoltre, dall’anno 2014, incarichi, su nomina del Tribunale di Firenze, quale amministratore di sostegno, tutore e curatore di eredità giacenti.
Collabora con lo Studio dal luglio 2010.
Si occupa di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia.
Nel corso della sua attività professionale ha maturato specifica esperienza anche nella gestione dei nuovi procedimenti di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio ex D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014.
Si è laureata con il massimo dei voti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze con tesi in diritto del lavoro.
Laureato nell’anno 2014 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze con tesi in diritto fallimentare “I contratti in corso nel concordato preventivo”.
L’Avv. Niccolò Seghi è iscritto all’albo degli Avvocati presso l’ordine di Firenze dal 3 gennaio 2018. Si occupa prevalentemente di diritto civile e immobiliare, diritto commerciale e fallimentare, prestando attività di consulenza e di assistenza in campo sia giudiziale che stragiudiziale.
Ha frequentato i corsi di perfezionamento post lauream presso l’Università degli Studi di Firenze in “Diritto Fallimentare (Il nuovo Diritto Fallimentare - anno 2015)” e in “Diritto Vitivinicolo (Corso di perfezionamento in Diritto Vitivinicolo - anno 2016)”.
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